IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 che  istituisce,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con
una quota dell'imposta municipale propria  (IMU),  di  spettanza  dei
comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
definita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il  Ministro  dell'interno,  previo  accordo  da  sancire  presso  la
Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali; 
  Visto l'art. 1, comma 380-ter, lettera a), secondo  periodo,  della
legge n. 228 del 2012, il quale prevede  che  a  decorrere  dall'anno
2016 la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale e'  incrementata
di 3.767,45 milioni di euro; 
  Visto l'art. 1, comma 448, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232
secondo il quale a decorrere dall'anno 2018, la dotazione  del  Fondo
di solidarieta' comunale, al netto dell'eventuale quota  dell'IMU  di
spettanza  dei  comuni  connessa  alla   regolazione   dei   rapporti
finanziari  e'   stabilita   in   euro   6.208.184.364,87,   di   cui
2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di  spettanza
dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge  n.  201  del  2011,
eventualmente variata della quota  derivante  dalla  regolazione  dei
rapporti finanziari connessi con la  metodologia  di  riparto  tra  i
comuni interessati del Fondo stesso; 
  Visto l'art. 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge  n.  232
del 2016 il quale prevede che: «Il Fondo di solidarieta' comunale  di
cui al comma 448 e': 
    a)  ripartito,  quanto  a  euro  3.767.450.000,  tra   i   comuni
interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e  del  tributo
per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno  2015  derivante
dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'art.
1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di euro,  tra  i
comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non
assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito  della  TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale  importo
e' ripartito in modo da garantire a ciascuno dei  comuni  di  cui  al
precedente   periodo   l'equivalente   del   gettito    della    TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base; 
    c)   destinato,   per   euro   1.885.643.345,70,    eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera  b)  non  distribuita  e
della quota dell'imposta municipale propria di spettanza  dei  comuni
connessa alla regolazione dei rapporti finanziari,  ai  comuni  delle
regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno  2017,
il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per  cento  per  l'anno  2019,
l'85 per cento per l'anno  2020  e  il  100  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2021, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della
differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati
dalla Commissione tecnica per  i  fabbisogni  standard  entro  il  30
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Ai fini della
determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, di cui all'art. 1,  comma  29,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione
della  componente  rifiuti,  anche  attraverso   l'esclusione   della
predetta  componente  dai  fabbisogni  e  dalle   capacita'   fiscali
standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma  451  del  presente  articolo.
L'ammontare  complessivo  della  capacita'  fiscale  perequabile  dei
comuni delle regioni a statuto ordinario  e'  determinata  in  misura
pari al 50  per  cento  dell'ammontare  complessivo  della  capacita'
fiscale da perequare [...]; 
      d)   destinato,   per   euro   464.091.019,18,    eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera  b)  non  distribuita  e
della quota dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla  regolazione
dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni Sicilia e  Sardegna.
Tale importo e' ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari
all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di  solidarieta'  comunale
dell'anno precedente, eventualmente rettificato,  variata  in  misura
corrispondente alla variazione del  Fondo  di  solidarieta'  comunale
complessivo»; 
  Visti i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per
i fabbisogni standard nella seduta del 13 settembre 2017; 
  Considerata la metodologia  di  neutralizzazione  della  componente
rifiuti nel calcolo del Fondo di solidarieta' comunale 2018 approvata
nella seduta del 7 novembre 2017  dalla  Commissione  Tecnica  per  i
Fabbisogni Standard (CTFS); 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  16
novembre 2017 concernente  l'adozione  della  stima  delle  capacita'
fiscali 2018 per singolo comune delle regioni  a  statuto  ordinario,
rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti,  del
tax gap nonche' della variabilita' dei dati assunti a riferimento; 
  Visto l'art. 1, comma 450, della legge n. 232  del  2016  il  quale
stabilisce che: «Con riferimento ai comuni delle  regioni  a  statuto
ordinario, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di  riparto  di
cui alla lettera c) del precedente comma 449 determini una variazione
delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore  a  +4
per cento o inferiore a -4 per  cento  rispetto  all'ammontare  delle
risorse storiche di riferimento,  si  puo'  applicare  un  correttivo
finalizzato  a  limitare  le  predette  variazioni.  Le  risorse   di
riferimento sono definite dai gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi
valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta  del  Fondo  di
solidarieta' comunale. Per  il  calcolo  delle  risorse  storiche  di
riferimento la dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale  e'
calcolata considerando pari a zero  la  percentuale  di  applicazione
della differenza tra capacita' fiscali e fabbisogni standard  di  cui
alla lettera c) del comma 449. Ai fini di cui al primo periodo  dello
stesso comma 450, nell'ambito del Fondo di solidarieta' comunale,  e'
costituito un accantonamento alimentato dai comuni che registrano  un
incremento delle risorse  complessive  rispetto  all'anno  precedente
superiore al 4 per cento. I  predetti  enti  contribuiscono  in  modo
proporzionale   all'accantonamento   in    misura    non    superiore
all'eccedenza di risorse rispetto alla soglia  del  4  per  cento  e,
comunque, nel limite complessivo delle risorse necessarie per ridurre
le variazioni negative dei comuni con una perdita superiore al 4  per
cento. Il predetto accantonamento e' ripartito proporzionalmente  tra
i comuni che  registrano  una  riduzione  delle  risorse  complessive
rispetto all'anno precedente superiore al  4  per  cento  nei  limiti
delle risorse accantonate.»; 
  Visto l'art. 1, comma 449, lettera d-bis) della legge  n.  232  del
2016, il quale dispone che per gli anni dal 2018 al 2021 il Fondo  di
solidarieta' comunale e': «[...] ripartito, nel limite massimo di  25
milioni di euro annui, tra i comuni che  presentano,  successivamente
all'attuazione del correttivo di cui al  comma  450,  una  variazione
negativa della dotazione  del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  per
effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera
c), in misura proporzionale e nel  limite  massimo  della  variazione
stessa [...]»; 
  Visto l'art. 1, comma 451, della legge n. 232  del  2016  il  quale
prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro dell'interno,  previo  accordo  da  sancire  in  sede  di
Conferenza Stato-Citta' ed  autonomie  locali  entro  il  15  ottobre
dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31
ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono  stabiliti
i criteri di riparto del Fondo di solidarieta'  comunale  di  cui  al
comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al  periodo  precedente  e',  comunque,
emanato entro  il  15  novembre  dell'anno  precedente  a  quello  di
riferimento; 
  Visto l'art. 1, comma 452, della legge n. 232  del  2016  il  quale
prevede che con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
di cui al comma 451, puo' essere preVisto un accantonamento sul Fondo
di solidarieta' comunale nell'importo massimo di 15 milioni di  euro,
da destinare per eventuali conguagli a singoli  comuni  derivanti  da
rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto  del  Fondo.  Le
rettifiche  decorrono  dall'anno  di   riferimento   del   Fondo   di
solidarieta' comunale cui si riferiscono. Gli accantonamenti  di  cui
al primo periodo non utilizzati  sono  destinati  all'incremento  dei
contributi straordinari di cui all'art. 15, comma 3, del testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio,  anche  mediante  il
versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato  e  la  successiva
riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di  previsione  del
Ministero dell'interno; 
  Visto l'Accordo  sancito  in  sede  di  Conferenza  Stato-Citta'  e
autonomie locali  il  23  novembre  2017,  ai  sensi  del  comma  451
dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016; 
  Vista la legge 5 dicembre 2017, n. 182, che prevede che  il  Comune
di Sappada e'  distaccato  dalla  Regione  Veneto  e  aggregato  alla
Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine a
decorrere dalla data del 16 dicembre 2017; 
  Considerato, pertanto, che nei confronti del Comune di  Sappada,  a
decorrere dalla predetta data del 16 dicembre 2017, al pari di  tutti
i  comuni  ricadenti  nel  territorio  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia, non trova applicazione il quadro normativo relativo al  Fondo
di solidarieta' comunale; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Composizione del Fondo di solidarieta' comunale 
                           per l'anno 2018 
 
  1. Per l'anno 2018 il Fondo di solidarieta' comunale e' composto: 
    a) dalla quota  assicurata  attraverso  una  quota  dell'IMU,  di
spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla  legge  22  dicembre
2011,   n.   214,   pari   a   2.768.800.000,00   euro   incrementata
dell'ulteriore  quota  dell'IMU  derivante  dalla   regolazione   dei
rapporti finanziari connessi con la  metodologia  di  riparto  tra  i
comuni interessati del Fondo stesso; 
    b) dalla quota di cui all'art.  1,  comma  380-ter,  lettera  a),
secondo periodo, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  pari  a
3.767.450.000,00 euro; 
    c) dalla quota non utilizzata, pari ad  11.000.000,00  euro,  del
contributo per l'anno 2018 di cui all'art. 1, comma 24,  della  legge
28 dicembre 2015, n. 208, da destinare alle finalita' di cui all'art.
3, comma 4. 
  2. Per l'anno 2018 a valere sulla quota di cui al comma 1,  lettera
a) e' prededotto il contributo,  sino  all'importo  massimo  di  euro
64.740.376,50, destinato alle finalita' di cui all'art. 1, comma 449,
lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.